A. Quale la “funzione” del padrino e della madrina?

Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti”.
(Codice di diritto canonico libro IV, Canone 872 )

Il Padrino è un fedele che “amplia”, in senso spirituale, la famiglia. Egli\Ella rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre, rendendosi disponibile a collaborare alla crescita cristiana del ragazzo. Il compito del Padrino e della Madrina non è riconducibile in tal senso alla semplice funzione liturgica. Andrà scelta una persona idonea e preparata.
(Sinodo diocesano Cap. 3, Sez. II, Cost. 103: § 1)

Per sottolineare la continuità dell’impegno assunto per la vita di fede del ragazzo è conveniente che il Padrino o la Madrina sia la stessa che ebbe questo compito nel Battesimo. Se ciò non fosse possibile, è auspicabile che, dovendo assumere la fisionomia di guida spirituale, specialmente nel difficile passaggio dalla pre-adolescenza alla giovinezza, il Padrino o la Madrina sia una persona seriamente credente e significativa per il ragazzo la quale possa diventare per lui un reale punto di riferimento.
(Sinodo diocesano Cap. 3, Sez. III, Cost. 109: § 3)

B. Per questo per essere ammesso all’incarico di Padrino e Madrina è necessario che:

  • la persona designata abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

  • abbia compiuto i sedici anni;

  • sia cattolico, abbia già ricevuto la Confermazione e il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia

  • conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume [nota: essendo impossibile “leggere e valutare le profondità del cuore” la chiesa si attiene alla dimensione “pubblica” delle scelte in base alle quali si imposta la vita per cui chi vive una situazione matrimoniale irregolare: divorziato-risposato, convivente, sposato solo civilmente non può assolvere il compito di padrino e di madrina];

  • non sia irretito da pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata [nota: per esempio non abbia operato per il suo “sbattezzo”];

  • non sia il padre o la madre del battezzato.

(Codice di diritto canonico libro IV, Canone 874)

C. Infine,

Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. (Codice di diritto canonico libro IV, Canone 873 )

D. La parrocchia inoltre aggiunge un consiglio (che come tale può essere accolto o meno).

Sarebbe preferibile che il padrino o la madrina non coincidesse con la figura “forte” di un parente come il nonno, la nonna, lo zio o la zia.
Per la forza del ruolo che unisce i nonni e gli zii ai loro nipoti, la loro relazione di accompagnamento deriverebbe più dalla loro stessa natura di nonno/a ecc. che non dalla responsabilità assunta come padrino e madrina.
Di fatto, quindi, in questo caso, la figura del padrino/madrina tenderebbe a scomparire.



Qui puoi scaricare il modulo dell’autocertificazione per il padrino/madrina